IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Articolazione territoriale
                 del comitato regionale di controllo
 
   1.  Il  controllo  sugli  atti  degli  Enti  locali  compresi  nel
territorio della Regione e' esercitato, in  attuazione  dell'art.  65
dello  Statuto,  in  forma  collegiale,  dal  Comitato  regionale  di
controllo, con sede in Genova, e  dalle  sue  sezioni,  con  sedi  in
ciascuna delle province.