IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Articolazione territoriale del comitato regionale di controllo 1. Il controllo sugli atti degli Enti locali compresi nel territorio della Regione e' esercitato, in attuazione dell'art. 65 dello Statuto, in forma collegiale, dal Comitato regionale di controllo, con sede in Genova, e dalle sue sezioni, con sedi in ciascuna delle province.